PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. In attuazione degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione, la presente legge definisce i livelli essenziali delle prestazioni finalizzate:

          a) ad assicurare gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti nell'istruzione superiore;

          b) a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.

Art. 2.
(Destinatari).

      1. Titolari del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che rilasciano titoli aventi valore legale, di seguito denominate «istituzioni di istruzione superiore», che siano capaci e meritevoli, ai sensi del comma 2, e privi di mezzi, ai sensi del comma 3.
      2. Sono capaci e meritevoli gli studenti in corso rispetto alla durata ordinaria dei corsi di studi e che hanno conseguito, negli esami sostenuti, una media elevata o superiore rispetto a quella conseguita nello stesso anno dagli studenti iscritti allo stesso corso.
      3. Gli studenti privi di mezzi sono individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

 

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di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
      4. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio a parità di trattamento con gli studenti italiani.

Art. 3.
(Prestazioni che garantiscono i livelli essenziali).

      1. I livelli essenziali del diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono garantiti attraverso l'esenzione dalle tasse e dai contributi e l'erogazione di borse di studio di importo sufficiente ad assicurare il mantenimento agli studi per la durata ordinaria dei corsi di cui all'articolo 2, comma 1.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'erogazione delle borse di studio di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di prevedere incrementi delle borse stesse e ulteriori interventi atti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità. L'importo delle borse di studio non può essere ridotto in relazione all'attuazione dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 5.
      3. Le singole regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le istituzioni di istruzione superiore comprese nel rispettivo ambito territoriale e il Ministero dell'università e della ricerca possono sottoscrivere specifici accordi di programma per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.
      4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle università italiane,

 

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sono definiti, ogni tre anni, nel rispetto dei criteri previsti dalla presente legge:

          a) i requisiti di eleggibilità relativi al merito e alla condizione economica degli studenti;

          b) gli importi minimi delle borse di studio e il termine massimo per l'erogazione dei relativi ratei;

          c) il periodo minimo di concessione del beneficio;

          d) i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse statali allo scopo destinate.

Art. 4.
(Fondo nazionale per il diritto allo studio).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo nazionale per il diritto allo studio» nel quale confluiscono le risorse assegnate al Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che è soppresso.
      2. Il Fondo nazionale di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), per l'erogazione delle borse di studio, fatta salva, entro i limiti delle risorse disponibili, una quota da destinare al finanziamento degli accordi di programma di cui all'articolo 3, comma 3, nonché al finanziamento delle politiche nazionali per il diritto allo studio.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministro dell'università e della ricerca il rendiconto analitico delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 nel corso del precedente esercizio finanziario, indicando gli importi erogati in relazione ai singoli interventi concernenti le prestazioni essenziali di cui all'articolo 3, nonché il

 

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numero delle richieste e delle borse di studio erogate nei termini.

Art. 5.
(Livelli essenziali dei servizi e degli interventi destinati alla generalità degli studenti).

      1. I servizi e gli interventi destinati alla generalità degli studenti, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ricomprendono:

          a) attività di tutoraggio e orientamento;

          b) erogazione dei servizi collettivi, tra cui mense e trasporti;

          c) assegnazione di contributi monetari;

          d) orientamento al lavoro;

          e) assistenza sanitaria;

          f) residenze e alloggi;

          g) collegi universitari.

      2. Le istituzioni di istruzione superiore organizzano i servizi destinati alla generalità degli studenti in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio, in conformità agli standard qualitativi e quantitativi individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dei seguenti princìpi:

          a) parità di trattamento degli studenti aventi diritto nella fruizione dei servizi, senza alcuna distinzione fondata su motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche, nonché adozione di modalità di prestazione dei servizi adeguate alle esigenze degli studenti portatori di handicap;

          b) imparzialità nell'erogazione dei servizi a favore degli studenti aventi diritto;

          c) erogazione dei servizi in modo continuo, regolare e senza interruzioni;

 

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          d) partecipazione degli studenti all'organizzazione dei servizi ai fini della loro corretta erogazione;

          e) economicità, efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi, con particolare riferimento all'adeguatezza qualitativa e quantitativa degli stessi in relazione al numero degli studenti.

      3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le istituzioni di istruzione superiore promuovono, sostengono e pubblicizzano le iniziative autonomamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni e cooperative nel settore dei servizi per il diritto allo studio nonché i servizi forniti da enti senza scopo di lucro.

Art. 6.
(Collegi universitari).

      1. I collegi universitari concorrono al successo formativo degli studenti, fornendo loro un ambiente favorevole all'apprendimento e alla socializzazione.
      2. I collegi universitari che offrono agli studenti servizi di alloggio e tutorato possono essere accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto previsto al comma 4.
      3. I collegi universitari accreditati usufruiscono dei benefìci fiscali previsti dalla normativa vigente e possono accedere ai contributi del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto previsto al comma 4.
      4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente dei collegi universitari legalmente riconosciuti, sono stabiliti i requisiti minimi necessari per l'accreditamento nonché i criteri per la valutazione delle attività formative e dei servizi resi agli studenti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità e la periodicità delle verifiche per accertare la permanenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definite altresì le condizioni per accedere ai contributi del Ministero dell'università e della ricerca.

 

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      5. I collegi universitari che hanno ricevuto finanziamenti in almeno due esercizi finanziari nell'arco del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditati di diritto e continuano ad accedere a tali finanziamenti, in sede di prima attuazione della legge, sulla base dei criteri vigenti alla medesima data di entrata in vigore. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì determinati tempi e modi entro i quali i collegi universitari accreditati ai sensi del presente comma si adeguano alle condizioni previste per l'accesso ai finanziamenti statali.

Art. 7.
(Abrogazione).

      1. La legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, è abrogata.